Lo Statuto

STATUTO "CONTRADA LA MADONNINA - APS"

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - NORME TRANSITORIE - SEDE - SEGNI DISTINTIVI - DURATA

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo Settore”) e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: “CONTRADA LA MADONNINA – APS”, da ora in avanti denominata “ASSOCIAZIONE”.
La denominazione associativa contiene l’acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) che ne costituisce peculiare segno distintivo e che dovrà essere indicato in ogni atto, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L’Associazione ha sede legale nel Comune di Seravezza.
 

Segni distintivi dell’Associazione sono:

a)

I colori: giallo ed azzurro, con finiture in rosso;

b)

Lo stemma, che tradizione vuole poter essere rappresentato in tre maniere:
     – dalla Madonna col Bambino;
     – da uno scudo araldico sovrastato dalla Corona Mariana;
     – dalla sola Corona Mariana;

c)

il motto: “Omnium Domina Es”.

La durata dell’Associazione è illimitata.

L’Associazione, apartitica e apolitica, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore degli associati, di loro familiari come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. L’Associazione promuove la cultura in tutte le sue espressioni folkloristiche, tradizionali e sportive e contribuisce alla diffusione degli ideali storici e tradizionali del patrimonio culturale locale e nazionale.
A tal fine l’Associazione svolge le seguenti attività, di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati:

a)

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

b)

interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

c)

organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

d)

organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

e)

promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

In particolar modo l’Associazione si interessa di:

1)

partecipare a tutte le manifestazioni indette dalla Pro Loco di Querceta nell’ambito del Palio dei Micci ed a tutte quelle cui il Consiglio Direttivo ha deliberato favorevolmente;

2)

favorire scambi con altre contrade in occasione di manifestazioni storico folkloristiche, collaborando con altre associazioni culturali ad iniziative nel campo della cultura, ispirandosi al concetto del miglioramento psico fisico dell’individuo e della società ed al concetto di fratellanza fra gli uomini;

3)

svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze e risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio culturale, storico – monumentale, artistico, ambientale, ed enogastronomico attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati;

4)

promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni e rievocazioni storiche e/o folcloristiche, serate danzanti, spettacoli, gite, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche, mercatini, sagre e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, etc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la qualità della vita dei residenti e a favorire l’aggregazione sociale;

5)

promuovere attività ed iniziative varie volte a stimolare l’impegno dei giovani verso l’associazionismo, il volontariato e la solidarietà;

6)

promuovere attività volte ad approfondire, conservare e tramandare la storia e le tradizioni dell’Associazione e del suo territorio;

7)

promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l’aggregazione sociale;

Per favorire l’aggregazione tra gli associati e la loro crescita culturale e sociale, l’Associazione potrà aprire e gestire nella propria sede un circolo riservato ai propri associati, anche con possibilità di somministrazione di alimenti e bevande.

TITOLO SECONDO - ASSOCIATI E CONTRADAIOLI

ART. 3 - ASSOCIATI E CONTRADAIOLI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all’Associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale;

la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro dei soci.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli associati dell’Associazione si distinguono in: ordinari e onorari.

Sono associati “ordinari” coloro che versando la quota stabilita dal Consiglio Direttivo, sottoscrivono la tessera annuale.

Sono associati “onorari” coloro che, per rilevanti e riconosciuti meriti, vengono nominati tali dal Consiglio Direttivo con rilascio di apposita tessera gratuita.

Possono assumere la qualifica di associato anche i minori di età a condizione che la richiesta venga avanzata da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Non è ammessa la categoria degli associati temporanei.

L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L’Associazione riconosce tuttavia nell’elemento “affettivo-emozionale” popolare, il vero motivo del proprio esistere. Pone quindi come unità basilare di se stessa, il “Contradaiolo”.

Sono Contradaioli i nativi e i residenti, anche di fatto, nel territorio di pertinenza della Contrada, nonché i non residenti purché dichiaratamente simpatizzanti e come tali riconosciuti.

ART. 4 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli Associati hanno il diritto di:

a)

ricevere la tessera dell’Associazione;

b)

frequentare i locali dell’Associazione;

c)

partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione;

d)

essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;

e)

esaminare i libri sociali;

f)

prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee e visionare i bilanci;

g)

partecipare alle Assemblee dell’Associazione;

h)

votare nelle Assemblee dell’Associazione a condizione che abbiano aderito all’associazione da almeno 3 (tre) mesi e siano in pari con il versamento della quota associativa annuale, per gli eventuali soci minorenni il voto è espresso dall’esercente la potestà genitoriale;

i)

eleggere ed essere eletti, (l’elettorato passivo è riservato ai soci maggiorenni) a condizione che abbiano aderito all’associazione da almeno 3 (tre) mesi e siano in pari con il versamento della quota associativa annuale al momento in cui si svolgono le elezioni, e non incorrano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla legge.

Gli Associati hanno l’obbligo di:

a)

rispettare lo Statuto ed i Regolamenti dell’Associazione;

b)

versare, se dovuta, la quota associativa annuale nelle casse dell’Associazione;

c)

non operare in concorrenza con l’attività dell’Associazione;

d)

prestare la propria opera, anche ricoprendo le cariche associative eventualmente conferite e accettate, a titolo del tutto gratuito.

La qualifica di associato si perde per:

decesso;

recesso: ogni associato può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, tale recesso avrà decorrenza immediata;

esclusione: l’esclusione di un associato viene decisa dal Consiglio Direttivo dell’Associazione per morosità o per indegnità o qualora sussistano o intervengano gravi motivi relativamente a comportamenti dell’associato che violano lo statuto ed i regolamenti dell’Associazione.

Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato tempestivamente per iscritto all’associato che, entro 30 giorni dalla ricezione di tale comunicazione, potrà presentare ricorso al Presidente dell’Associazione.

Sul ricorso si pronuncerà, con votazione a scrutinio segreto, in via definitiva la prima Assemblea Ordinaria degli associati che sarà convocata.

Le quote associative dell’Associazione non sono trasferibili, e le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

TITOLO TERZO - ORGANI

ART. 6 - ORGANI

Sono organi dell’Associazione:

a)

l’Assemblea degli associati;

b)

il Consiglio Direttivo, in qualità di Organo di amministrazione;

c)

l’Organo di controllo, se obbligatorio per legge.

ART. 7 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L’Assemblea rappresenta l’universalità degli associati e le sue decisioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti gli associati ancorché dissenzienti.

L’Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali.

Ogni associato esprime un voto.

All’Assemblea prendono parte tutti gli associati. Hanno diritto di voto gli associati iscritti da almeno tre mesi nel relativo libro e in regola con la quota associativa. Per gli eventuali soci minorenni il voto è espresso dall’esercente la potestà genitoriale;

Ogni associato con diritto di voto può avere al massimo una delega, rilasciata in forma scritta da altro associato con diritto di voto.

È escluso il voto per corrispondenza.

L’Assemblea può essere aperta a tutti i contradaioli; è facoltà del Presidente dell’Assemblea consentire ai non associati di prendere la parola. In ogni caso, il diritto di voto resta, comunque, riservato ai soli associati.

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell’Associazione, o in sua assenza dal Vice Presidente, assistito dal Segretario. In caso di loro assenza, l’Assemblea elegge tra gli associati presenti il Presidente dell’Assemblea. Allo stesso modo l’Assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario dell’Associazione.

La convocazione dell’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere portata pubblicamente a conoscenza degli associati almeno sette giorni prima della data fissata mediante affissione nella sede sociale di avviso di convocazione contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno. Inoltre, deve essere effettuata una comunicazione, da trasmettere in via telematica almeno sette giorni prima della data fissata per l’Assemblea, a tutti gli associati, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno.

L’Assemblea è valida, in prima convocazione, con la partecipazione, in proprio o per delega, di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. In seconda convocazione, da indirsi almeno 24 ore dopo, l’Assemblea Ordinaria è valida qualunque sia il numero dei partecipanti, in proprio o per delega. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.
Nelle Assemblee straordinarie per la modifica del presente Statuto è richiesta, in prima convocazione, la presenza dei tre quarti dei soci e in seconda convocazione almeno la metà + 1 dei soci e le deliberazioni vengono assunte a maggioranza; nelle Assemblee straordinarie convocate per la trasformazione, fusione o scissione e per quella di scioglimento dell’Associazione occorre, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi. L’eventuale scioglimento dell’Associazione è disciplinato dal successivo art. 21.

L’Assemblea Ordinaria viene convocata, almeno una  volta l’anno, dal Presidente dell’Associazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio e per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali. Nel caso di mancata convocazione, entro tale data, il Consiglio Direttivo provvederà autonomamente alla convocazione.

L’Assemblea Ordinaria ha le seguenti competenze:

a)

approva il bilancio;

b)

delibera sul ricorso presentato dai candidati non ammessi e dagli associati esclusi dal Consiglio Direttivo;

c)

approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

d)

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e)

elegge e revoca gli organi associativi;

f)

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Se convocata per il rinnovo delle cariche associative:

g)

nomina la Commissione Elettorale per il rinnovo delle cariche associative nel numero di tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di Segretario;

h)

stabilisce il termine entro cui possono essere presentate le candidature;

i)

stabilisce il numero dei componenti il Consiglio Direttivo previsti dall’art. 8 comma 1;

j)

stabilisce il luogo e la data, su proposta del Consiglio Direttivo uscente, per le elezioni di rinnovo delle cariche associative.

L’Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria:

a)

dal Presidente dell’Associazione, quando ne ravvisi la necessità;

b)

dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o previa richiesta scritta di un numero di associati superiore a quello dei consiglieri in carica.

L’Assemblea Straordinaria ha le seguenti competenze:

a)

delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo e dello Statuto;

b)

delibera lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo;

c)

delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;

d)

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza per cui siano necessarie le maggioranze costitutive e deliberative previste per l’assemblea straordinaria.

Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti gli associati presso la sede dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 10 (dieci) a un massimo di 25 (venticinque) membri. Dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Viene nominato secondo le seguenti modalità:

a)

l’Assemblea fissa il numero dei componenti il Consiglio Direttivo nei limiti di cui al comma precedente;

b)

i Consiglieri vengono eletti a scrutino segreto dagli associati tesserati;

c)

l’elettore deve esprimere un numero di voti uguale o inferiore al numero di membri stabiliti dall’Assemblea, in caso contrario la scheda è da considerarsi nulla.

Il Consiglio Direttivo è revocato dall’Assemblea degli associati.

I componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause d’ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo elegge, fra i suoi componenti, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall’insediamento, durante una riunione presieduta dal consigliere più anziano di età, il Presidente, e su sua proposta un Vicepresidente, un Segretario e un Cassiere. Per l’elezione del Presidente è richiesta la presenza della maggioranza di almeno due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà, inoltre, di nominare commissioni, responsabili e coordinatori delle attività svolte dall’Associazione, anche fra gli associati non consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno e, comunque, almeno sei volte all’anno od a seguito di richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti.

La convocazione del Consiglio Direttivo è effettuata mediante avviso affisso presso la sede e da inviarsi per iscritto o a mezzo posta elettronica o SMS non meno di tre giorni prima – e in caso di urgenza almeno il giorno prima – dell’adunanza.

I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive, senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.

In caso di mancanza, per qualsiasi motivo, di uno o più Consiglieri, ma non della maggioranza del Consiglio, i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con gli associati che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. In caso di pari merito nella lista dei non eletti colui che deve entrare nel Consiglio Direttivo viene scelto per sorteggio.

I Consiglieri subentranti, ai sensi del comma precedente, restano in carica fino alla scadenza del mandato in corso di coloro che hanno sostituito.

In caso di mancanza, per qualsiasi motivo, della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, l’intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto e il Presidente dovrà, entro un mese, indire l’Assemblea elettiva per l’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
 

Il Consiglio Direttivo decade se l’Assemblea non approva il bilancio. In questo caso il Presidente dovrà, entro 30 giorni, indire nuova Assemblea per la formazione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Per la validità  delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo, dopo l’Assemblea degli associati, è il massimo organo esecutivo. Interpreta e attua le direttive dell’Assemblea. È organo deliberativo per tutti i provvedimenti atti ad assicurare e incrementare il buon andamento della vita associativa.

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione e in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità associative che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all’Assemblea o ad altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

 

a)

amministrare le risorse economiche dell’Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;

b)

eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;

c)

determinare l’importo annuale delle quote associative, il termine ultimo per il loro versamento e le modalità di riscossione;

d)

nominare, al proprio interno, ed eventualmente revocare il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Cassiere;

e)

predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

f)

deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;

g)

deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

h)

stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

i)

deliberare la richiesta di affidamenti bancari e contrarre mutui;

j)

stabilire i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate;

k)

deliberare su ogni altro argomento ad esso demandato per legge o per statuto.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo, il Presidente può invitare persone coinvolte in particolari aspetti dell’attività dell’Associazione. Costoro prendono parte alla seduta ma non hanno diritto di voto.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Delle riunioni consiliari e delle relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 9 - IL PRESIDENTE

Il Presidente dell’Associazione rappresenta l’unità della medesima ed è nominato dal Consiglio Direttivo mediante votazione a scrutino segreto. È il legale rappresentante dell’Associazione ed ha la responsabilità della sua amministrazione e la rappresentanza di fronte a terzi, ed è responsabile della conservazione della documentazione amministrativa e contabile dell’Associazione.

Il Presidente:

a)

convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, coordina l’attività dell’Associazione con criteri d’iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione. Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva;

b)

sigla i verbali degli Organi Collegiali di cui sopra;

c)

rappresenta l’Associazione presso la Pro-Loco di Querceta;

e)

è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri Consiglieri o Associati con procura generale o speciale.

Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo e può essere riconfermato.

In caso di assenza o impedimento temporaneo è sostituito dal Vice Presidente. In caso di assenza anche di quest’ultimo, può essere sostituito dal Consigliere più anziano di età, ma solo e unicamente per atti che rivestano carattere di urgenza o la cui non adozione recherebbe danno o grave pregiudizio all’Associazione.

In caso d’impedimento definitivo o dimissioni, verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo che provvederà quindi, quanto prima, alla elezione di un nuovo Presidente.

Il Presidente è assistito, nelle sue funzioni, dal Segretario.

ART. 10 - IL SEGRETARIO ED IL CASSIERE

Il Segretario:

a)

assiste il Presidente e il Consiglio Direttivo;

b)

redige e sigla, unitamente al Presidente i verbali delle riunioni degli Organi collegiali;

c)

gestisce la corrispondenza, compresa quella elettronica;

d)

ha in consegna l’archivio dei verbali del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea;

e)

ha in consegna gli stampati ed i regolamenti;

f)

provvede alle operazioni di tesseramento associativo.

Il Cassiere:

a)

segue e cura i movimenti di cassa della Contrada e le relative registrazioni;

b)

attende alla tenuta dei libri contabili sociali da cui risulta la gestione economica e finanziaria dell’Associazione.

Per quanto concerne tuttavia le funzioni del punto b), è possibile fare ricorso a professionisti esterni.

ART. 11 - L'ORGANO DI CONTROLLO

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d’ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

ART. 13 - IL PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente Onorario può essere nominato dall’Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell’Associazione e viene eletto con votazione segreta.

Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

TITOLO QUARTO - PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell’Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 15 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Ai fini di cui al precedente art. 14, l’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 16 - RISORSE ECONOMICHE

L’Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.

TITOLO QUINTO - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

ART. 17 - ESERCIZIO - FINANZIARIO E BILANCIO

L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nell’ipotesi in cui l’Associazione abbia nell’esercizio di riferimento ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori al limite di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

TITOLO SESTO - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18 - LIBRI - REGISTRI

L’associazione deve tenere i seguenti libri:

libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, se nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, presso la sede associativa, previa richiesta scritta e motivata presentata al Consiglio Direttivo, con diritto di estrarre copia o riprodurre, anche parzialmente, parti di essi.

ART. 19 - VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

ART. 20 - LAVORATORI

L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

L’eventuale scioglimento dell’Associazione, sarà deciso da un’Assemblea straordinaria appositamente convocata.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

In caso di scioglimento si procederà alla nomina di uno o più liquidatori, anche fra i non associati.

ART. 22 - RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.